Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Alla pubblicità di giocattoli e di giochi di qualsiasi tipo si applicano l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.